Approvato dalla Direzione Nazionale del 15 luglio 2008
1. L’iscrizione al Partito è il presupposto all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto all’art. 2 comma 1, 2, 5, e 7.
2. L’iscrizione è individuale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
3. Ogni anno la Direzione nazionale su proposta del Tesoriere nazionale, sentita la Conferenza dei Segretari regionali, stabilisce la quota per l’iscrizione al Partito. Eventuali quote aggiuntive decise a livello regionale, non pregiudicano i diritti dell’iscritto.
4. Il dipartimento organizzazione del partito promuove ogni anno la campagna di iscrizione assicurando adeguata pubblicità.
5. Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale può iscriversi presso il circolo territoriale, d’ambiente o on-line secondo quanto previsto dallo Statuto.
6. Possono aderire ad un circolo territoriale coloro che risiedono nella porzione territoriale di competenza del circolo stesso. Possono aderire ad un circolo d’ambiente di lavoro o di studio, coloro i quali operano nell’azienda, ente o università presso cui si è costituito il circolo.
7. Presso ogni coordinamento provinciale/territoriale e regionale è costituito un ufficio adesioni, nominato dall’organismo di garanzia del corrispondente livello organizzativo con il metodo del voto limitato. L’ufficio adesioni redige l’anagrafe degli iscritti.
8. L’iscrizione avviene presso la sede del circolo mediante la sottoscrizione e il ritiro della tessera. Ogni circolo predispone un calendario per l’iscrizione al partito assicurando adeguata e preventiva pubblicità a luogo e tempi di consegna. Responsabile è il coordinatore del circolo. Presso ogni circolo e’ costituito un ufficio adesioni nominato dal coordinamento del circolo con voto limitato a 2/3, che affianca il coordinatore del circolo per queste funzioni e nella consegna delle tessere. Allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il Coordinamento del circolo ritenga che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera, è tenuto a comunicare all’ufficio provinciale/territoriale le generalità e le motivazioni dell’avvenuto rifiuto, contemporaneamente alla comunicazione mensile degli iscritti. Ogni Coordinamento regionale, con proprio regolamento, di concerto con il dipartimento nazionale dell’organizzazione, può ulteriormente disciplinare le modalità di ritiro della tessera.
9. Unicamente in caso di comprovata impossibilità nel ritiro della tessera presso il circolo, il ritiro della tessera può avvenire presso l’ufficio adesioni del coordinamento provinciale/territoriale, che immediatamente informerà il Circolo dell’avvenuta iscrizione.
10.L’ufficio adesioni di ogni coordinamento provinciale/territoriale garantisce l’applicazione del presente regolamento e cura la costituzione dell’anagrafe degli iscritti acquisendo mensilmente l’elenco aggiornato degli iscritti di ogni circolo, e trasmetterà agli uffici regionale e nazionale l’andamento numerico del tesseramento. Al termine di ogni anno l’ufficio adesioni di ogni coordinamento provinciale/territoriale trasmette all’ufficio adesioni regionale l’elenco degli iscritti. In caso di convocazione del congresso nazionale, regionale o di altro livello, si redige l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti per la celebrazione dei congressi suddetti.
11.L’anagrafe redatta dall’ufficio adesioni è certificata dall’organismo provinciale di garanzia che lo ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti. L’anagrafe così certificata viene trasmessa all’ufficio adesioni regionale e nazionale. Qualora l’ufficio provinciale non approvi come precedentemente stabilito l’anagrafe sarà compito dell’ufficio regionale ratificarla con la stessa maggioranza.
12.L’ufficio nazionale adesioni procede alla verifica delle anagrafi regionali. Ai fini del calcolo della platea congressuale nazionale faranno parte soltanto gli iscritti che nell’anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi requisiti: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza, numero di telefono.
13.In caso di accertati elementi di irregolarità, incompletezza o anomalie dell’anagrafe il dipartimento nazionale dell’organizzazione disporrà una verifica, e laddove lo si riterrà necessario, provvederà alla nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o di parti di esse.
14.Per gli eletti nelle istituzioni presupposto al rilascio della tessera è l’avvenuto adempimento degli obblighi di contribuzione al partito previsti dai regolamenti finanziari dei diversi livelli.
15.Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche all’interno di organi istituzionali elettivi, ai sensi dell’art. 2 comma 8 dello Statuto.