Regolamento quadro per l’elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali, dei Segretari e delle Assemblee provinciali e dei Segretari di Circolo

Approvato dalla Direzione Nazionale in data 16 settembre 2018
 

Articolo 1
(Convocazione del procedimento elettorale)

  1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento:
    1. le Unioni regionali i cui Segretari e le cui Assemblee hanno terminato il loro mandato;
    2. le Unioni regionali i cui Segretari,che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica
    3. le Unioni regionali i cui organismi risultano commissariati.
  2. Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento le Federazioni provinciali/territoriali ed i Circoli che si trovino nelle stesse condizioni descritte al comma 1) del presente Articolo.
  3. Le Convenzioni Regionali del Partito Democratico sono convocate in una data definita da ogni singolo Regolamento regionale. Esse si svolgono sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
  4. La data di svolgimento dell’elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali è fissata da ogni singolo Regolamento regionale. In ogni caso, le Primarie ed i congressi territoriali devono essere celebrati entro il mese di dicembre 2018, come deliberato dall’Assemblea nazionale.

 

Articolo 2
(Commissioni regionali)

  1. In ciascuna Unione regionale viene istituita, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il congresso, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l’accettazione delle candidature a Segretario regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
  2. La Commissione viene eletta dalla Direzione regionale con la maggioranza assoluta dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il suo Coordinatore.
  3. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione regionale, la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma 2), dall’Assemblea regionale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell’Assemblea regionale,la Commissione regionale è nominata dal Segretario nazionale o suo delegato.
  4. La Commissione regionale deve:
    1. formalizzare l’accettazione delle candidature a Segretario Regionale;
    2. certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;
    3. convocare la Convenzione regionale;
    4. formalizzare l’accettazione delle liste dei candidati all’Assemblea regionale;
    5. certificare i risultati delle Primarie e proclamare gli eletti all’Assemblea regionale;
    6. svolgere tutti gli altri compiti eventualmente previsti dai Regolamenti regionali.
  5. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all’applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 4 del presente Articolo 6. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
  6. Ogni Commissione regionale nomina per ognuna delle Federazioni territoriali presenti nella regione un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario di Federazione (o Provinciale) per:
    1. curare l’istituzione dei seggi elettorali per le Primarie, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli Scrutatori;
    2. calendarizzare le riunioni di Circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale;
    3. nominare un garante per ogni riunione di Circolo
    4. raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di Circolo;
    5. raccogliere e trasmettere i verbali di seggio delle Primarie.
  7. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario regionale e all’Assemblea regionale.
  8. I componenti delle Commissioni regionali fanno parte automaticamente dell’Assemblea regionale,con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all’Articolo 9, comma 4) del presente Regolamento e delle votazioni di cui all’Articolo 15, commi 9) e 10) dello Statuto del PD.

 

Articolo 3
(Compiti della Direzione regionale)

  1. La Direzione regionale ha il compito di:
    1. approvare, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Regolamento regionale per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale nel quale devono essere stabiliti, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell’ambito delle riunioni di Circolo ed il numero dei componenti l’Assemblea regionale che saranno eletti nelle Primarie aperte e suddivisi per Collegio. Il Regolamento regionale deve anche prevedere la delimitazione dei Collegi, che possono essere anche quelli già istituiti e deliberati per l’elezione dei componenti l’Assemblea nazionale del 30 aprile 2017. I Regolamenti regionali, fermo restando le norme inderogabili del presente Regolamento, devono rispettare le disposizioni degli Statuti regionali.
    2. Eleggere la Commissione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
  2. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inadempienza della Direzione regionale,supplisce l’Assemblea regionale, con le medesime maggioranze. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inadempienza dell’Assemblea regionale, provvede il Segretario nazionale o suo delegato.
  3. Il Regolamento Regionale deve prevedere le modalità di proclamazione degli eletti in Assemblea regionale e del Segretario nel caso in cui sia accettata una sola candidatura a Segretario regionale. In questo caso non si celebrano le Primarie.
  4. Il Regolamento regionale può prevedere che, in caso di accettazione di candidature a Segretario regionale in un numero pari o inferiore a 3, previa accettazione per iscritto di tutti i candidati ammessi, è possibile non celebrare le riunioni di Circolo e/o la Convenzione regionale.

 

Articolo 4
(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

  1. Le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche vengono depositate presso la Commissione regionale in una data stabilita nel Regolamento regionale.
  2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti dell’Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno la metà delle Federazioni provinciali/territoriali presenti nella regione.
  3. Fa eccezione la Valle D’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, in cui, nel caso di celebrazione del Congresso, il numero delle sottoscrizioni richieste e’ compreso tra 50 e 150.
  4. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.5. L’ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato da ogni Commissione regionale.

 

Articolo 5
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale)

  1. Le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono secondo un calendario stabilito ai sensi dell’Articolo 2, comma 7 del presente Regolamento.
  2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e possono essere delegati alla Convenzione regionale:
    1. tutti gli iscritti presenti nell’Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio Circolo;
    2. tutti i nuovi iscritti al PD entro 12 giorni dall’inizio dello svolgimento delle Riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1) del presente Articolo.
  3. Ogni Commissione regionale ha l’obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso,l’anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma 2) del presente Articolo. Le anagrafi degli iscritti sono certificate dalle Commissioni provinciali di Garanzia, come previsto dal Regolamento nazionale del tesseramento. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o in ottemperanza delle Commissioni provinciali di Garanzia, le anagrafi sono certificate dalle Commissioni regionali di Garanzia.
  4. Il Segretario di Federazione o Provinciale nomina, d’accordo con il delegato della Commissione Regionale, un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.
  5. Le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni di Circolo devono essere stabilite nei Regolamenti regionali approvati ex Articolo 3 del presente Regolamento.
  6. In ogni caso, nel Regolamento regionale deve essere previsto che è ammessa la presentazione di una lista di delegati per ogni candidato a Segretario. Nella sua composizione, ciascuna lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere. Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati a Segretario per le Primarie, in ragione dei voti ottenuti da ogni singolo candidato, ogni Circolo elegge i propri delegati alla Convenzione regionale. È compito della Commissione regionale per il Congresso stabilire il numero dei delegati alla Convenzione regionale, sulla base dei criteri fissati dall’Articolo 6, comma 1 del Regolamento 2017 per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale e dalla Commissione nazionale per il Congresso con delibera n. 13 del 6 marzo 2017.

 

Articolo 6
(Convenzioni regionali)

  1. I tempi e le modalità di formazione e svolgimento delle Convenzioni regionali sono stabiliti dal Regolamento regionale approvato ex Articolo 3 del presente Regolamento.
  2. Sono ammessi alle Primarie aperte a tutti gli elettori per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale, i tre candidati che nella consultazione preventiva di cui all’Articolo 5 abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province o Federazioni territoriali, salvo quanto stabilito ai commi 3) e 4) dell’Articolo 3 del presente Regolamento.

 

Articolo 7
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale)

  1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
  2. Nel Regolamento regionale di cui all’Articolo 3 viene stabilito per ogni Regione e per ogni Collegio il numero dei componenti l’Assemblea regionale.3. I componenti l’Assemblea regionale sono eletti nei Collegi stabiliti ex Articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento, ovvero negli stessi Collegi istituiti e deliberati per l’elezione dei componenti l’Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.
  3. La carica di componente dell’Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea nazionale. Qualora un componente dell’Assemblea nazionale volesse candidarsi all’Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste indicata al comma 6 del presente Articolo.
  4. In ciascun Collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino a un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio, ad eccezione della Val D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, in cui, in caso di celebrazione del Congresso, le sottoscrizioni necessarie sono25. Si può sottoscrivere una sola lista per Circoscrizione regionale.
  5. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro una data stabilita nel Regolamento regionale. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l’alternanza di genere, a pena di nullità.
  6. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun Collegio.
  7. Ciascuna Commissione regionale, unitamente ai soggetti indicati al comma 7 dell’Articolo 2, determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile, devono essere istituite le stesse sezioni elettorali già deliberate in occasione delle Primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale del 30 aprile2017. Il Regolamento regionale deve prevedere entro quale data devono essere nominati i relativi Presidenti di seggio e scrutatori.
  8. L’elettorato passivo è riservato:
    1. agli iscritti presenti nell’Anagrafe certificata 2017, che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura;
    2. ai nuovi iscritti entro 12 giorni dall’inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1) dell’Articolo 5 del presente Regolamento. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
  9. Ai fini dell’elettorato attivo, hanno l’obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie:
    1. i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso;
    2. i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.
  10. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all’Articolo 9 dello Statuto nazionale, all’Articolo 9, comma 6 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e della Delibera n. 63 del 9 aprile 2017della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono espressamente richiamati.
  11. Si vota dalle ore 8 alle ore 20 del giorno stabilito da ogni Regolamento regionale.
  12. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta,acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell’Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
  13. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.

 

Articolo 8
(Diritto e modalità di voto)

  1. Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’Articolo 2, comma 3 dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
  2. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell’elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.
  3. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di due euro destinato al territorio.
  4. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.
  5. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea regionale.

 

Articolo 9
(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)

  1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto econvoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 10 giorni.
  2. L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali,ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall’Assemblea.
  3. Il Presidente dell’Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che,sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea regionale.
  4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
  5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell’Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per le votazioni di cui al comma 4) del presente Articolo e all’Articolo 15, commi 9) e 10) dello Statuto del PD.

 

Articolo 10
(Le garanzie)

  1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e,allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
  2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal Regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.
  3. Sulla base di quanto previsto dalle norme che disciplinano la campagna elettorale, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza e rispetto dell’ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.
  4. L’accesso ai dati dell’Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata.

 

Articolo 11
(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

  1. La materia dei costi e dei mezzi di propaganda elettorale, nonché le modalità ed i limiti di spesa e relativi rendiconti, devono essere analiticamente disciplinati nel Regolamento regionale di cui all’Articolo 3 del presente Regolamento, nel rispetto dei criteri fissati dall’Articolo 16 del Regolamento 2017per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.
  2. Relativamente al limite di spesa di ciascun candidato a Segretario regionale, per la campagna elettorale l’importo massimo è stabilito dai singoli Regolamenti regionali.

 

Articolo 12
(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

  1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo, della Convenzione regionale e delle Primarie vanno rivolte alla Commissione regionale territorialmente competente, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionali di Garanzia territorialmente competente, che decide entro le successive 24 ore. L’eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.
  2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.
  3. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale,regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall’anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

 

Articolo 13
(Norme di salvaguardia)

  1. I candidati alla Segreteria e all’Assemblea regionali si impegnano:a. a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo e delle elezioni Primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;b. a deferire all’atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito,controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
  2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento e del Regolamento regionale.

 

Articolo 14
(Congressi Provinciali e di Circolo)

  1. I Congressi per l’elezione dei Segretari di Circolo e/o per l’elezione dei componenti l’Assemblea provinciale e del Segretario provinciale di cui all’Articolo 1, comma 2) del presente Regolamento, si svolgono secondo le regole previste dall’Articolo 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell’elettorato si applica l’Articolo 5, comma 2, del presente Regolamento (se in una regione si svolge la prima fase del congresso regionale riservata agli iscritti e uno o più congressi provinciali e di Circolo, il termine di 12 giorni per i nuovi iscritti decorre dalla data del primo appuntamento congressuale). Ai fini dell’elettorato passivo, si applica l’Articolo 7, comma 9, del presente Regolamento.
  2. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.
  3. I Regolamenti regionali dovranno prevedere le date di svolgimento dei Congressi provinciali e/o di Circolo. Nel caso di celebrazione anche del Congresso regionale, qualora si dovesse svolgere la prima fase riservata agli iscritti, è preferibile che i Congressi provinciali e/o di Circolo siano celebrati nello stesso giorno previsto per la Riunione di Circolo destinata al voto per il Segretario regionale e per l’elezione dei delegati alla Convenzione regionale. Nelle Federazioni in cui si celebrano i Congressi provinciali, nel caso in cui dovessero celebrarsi anche uno o più Congressi di Circolo,entrambi i Congressi vanno svolti contestualmente.
  4. La Commissione regionale, nei casi di cui al comma 1), nomina la Commissione provinciale per il Congresso che sarà formata, nel rispetto della parità di genere, al massimo da 11 componenti.

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